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Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie

Ai sensi del Codice della Strada, possono presentare istanza per chiedere la rateazione della sanzione amministrativa pecuniaria, elevata per violazione alle norme della circolazione stradale, coloro che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.  Le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione per chiedere di essere ammessi al pagamento rateale del minimo edittale della sanzione, non potendo considerare la riduzione del 30% ex  art. 202 del Codice della Strada; inoltre la presentazione delle istanze implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 del C.d.S. e di ricorso al Giudice di pace di cui all'articolo 204 bis del C.d.S.

Ai sensi della Legge n. 689 del 1981, possono presentare istanza per chiedere la rateazione della sanzione amministrativa pecuniaria coloro che si trovino in condizioni economiche disagiate dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla contestazione o notificazione.

Ai sensi del Codice della Strada l’autorità procedente, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, può disporre la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100 e sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Ai sensi della Legge 689 del 1981 può essere disposta la ripartizione del pagamento da tre a trenta rate mensili con ciascuna rata che non può essere inferiore a euro 15,00.

Le istanze possono essere avanzate a mezzo della modulistica predisposta da presentare di persona al Protocollo comunale oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Indirizzo
Parcheggio San Francesco, Piazza San Francesco, Teramo, TE, Italia


Orario per il pubblico
Dal lunedì al sabato, eccetto festivi, dalle ore 08:00 alle ore 12:00

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Entro trenta giorni.

Autotutela della PA; Ricorso in sede giurisdizionale, civile o amministrativa.

Il servizio è gratuito.