Le liquidazioni delle spettanze in favore ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici, è legata alla durata dell’incarico, nonchè alla conclusione delle attività della Commissione di concorso.
ENTRO 30 GIORNI AI SENSI DELL'ART. 2 – CO. 2 – LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I.
BONIFICO BANCARIO.